L’espressione della volontà è ritenuta valida se:
- Presente nel testamento
- Volontà espressa al coniuge o a parenti prossimi
- Attraverso l’iscrizione ad Associazioni che presentino tra i propri fini statutari la raccolta delle volontà di cremazione da parte dei propri soci
Oltre all’espressione della volontà è necessario presentare il certificato in carta libera firmato dal medico curante o medico necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta bisogna attendere il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria.
La cremazione dev'essere infine autorizzata dal Sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
Il defunto può disporre nel testamento la volontà della dispersione delle ceneri, che può avvenire in luoghi appositi, individuati all’interno dei cimiteri, in aree pubbliche o private, in natura (fiumi, mari, laghi, monti e prati) dietro autorizzazione dell’amministrazione comunale.
Su volontà del familiare le ceneri possono essere custodite presso l'abitazione.
La Chiesa Cattolica ha definitivamente accettato la pratica della cremazione nel 2012, mantenendo come destinazione delle ceneri la sepoltura nei cimiteri.
La maggior parte delle Chiese Evangeliche e Protestanti non sollevano obiezioni sulla pratica della cremazione, mentre per le Chiese Ortodosse essa è totalmente proibita.